Scioglimento comunione dei beni

Per quanto attiene alla separazione personale occorre osservare che la cessazione del regime della comunione deve essere collegata, a far tempo dal 26 maggio 2015, per effetto della novellazione dell'art. 191 cod.civ. introdotta dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazionegiudiziale, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato nell'ipotesi di separazione consensuale.
Nel tempo precedente gli effetti dello scioglimento delle comunione si verificavano
ex nunc, dunque non retroattivamente, al momento del passaggio in giudicato della
sentenza di separazione ovvero dell'omologazione da parte del Tribunale
degli accordi consensualmente raggiunti.

Ai sensi dell'art. 194 cod.civ. la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo attività e passività in parti eguali tra i coniugi.