Separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni di separazione e divorzio

La separazione si distingue in giudiziale (contenziosa) e consensuale: ha valore di legge quando riconosciuta dal giudice poiché la separazione di fatto non costituisce materia legislativa.

La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione: essa non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro è la separazione giudiziale).

Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.

 

L’istituto del divorzio è stato introdotto la prima volta in Italia con la legge n.898 del 1 dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) ed è disciplinato dalle successive modifiche apportate con la legge n.74 del 1987 e dall’art.149 del codice civile (Scioglimento del matrimonio) .

 

Il divorzio fa cessare per sempre lo status di coniuge e una volta divorziato ci si può risposare. Il divorzio è l’unico istituto giuridico che ha effetti ex nunc, cioè che produce effetti solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza del Giudice che accerta non solo la cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale fra i coniugi (affectio maritalis) e l’impossibilità di ricostituire l’unione familiare, ma anche l’esistenza di una delle cause di divorzio previste dall’art. 3 della legge n. 898/1970 in modo tassativo. Recenti riforme hanno abbreviato il termine che decorre dalla separazione per poter procedere al divorzio.

 

La modifica delle condizioni della separazione ha a che fare con la possibilità di mutare le condizioni riportate in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o, più semplicemente, nella sentenza di separazione, ma anche in un provvedimento che aveva già modificato le condizioni in precedenza. La modifica può avvenire in qualsiasi momento, ovviamente per giustificati motivi, e l'istanza relativa può essere presentata da tutti e due o da solo uno dei coniugi. Il mutamento può riguardare l'affidamento dei figli o essere relativo alla sfera economica, con riferimento particolare alla definizione dell'assegno di mantenimento.