Sfratti per morosità/finita locazione

Sfratto per finita locazione

Nel caso in cui all’approssimarsi della scadenza del contratto locatore e inquilino non trovino un accordo sul nuovo contratto, il locatore può avviare le procedure di sfratto.

Nel caso in cui il conduttore non riceva preavviso di richiesta di restituzione al locatore dell'abitazione tramite lettera raccomandata a.r. nei termini previsti dalla legge, ossia in genere almeno 6 mesi prima della scadenza, lo sfratto non può essere eseguito e se si è chiamati in causa bisogna subito farlo presente al giudice.

 

Sfratto per morosità

Lo sfratto per morosità può essere intimato ai sensi degli artt. 657-658 del codice di procedura civile. La legge parla di generico mancato pagamento del canone alle scadenze, intendendo la giurisprudenza il mancato pagamento di una sola mensilità di affitto sufficiente per intimare lo sfratto. Un tanto vale almeno per quanto inerisce alle locazioni ad uso non abitativo ai sensi della legge 392/1978; per quelle ad uso abitativo per le quali la legge 431/1998 determina espressamente anche in una sola mensilità l'inadempimento bastevole a giustificare la pronuncia di convalida di sfratto per morosità.
Per le locazioni ad uso non abitativo resta ad oggi indeterminato il numero minimo di mensilità di ritardato pagamento prima di procedere
Lo sfratto è diretto ad ottenere una pronuncia giudiziale di convalida dello sfratto del Tribunale in cui si trova la casa locata, per mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto di locazione sottostante.